Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di Protezione Civile

LEGGE REGIONALE 31/12/1986, N. 064


Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.


da Art. 1 ad Art. 36
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

da Art. 1 ad Art. 8
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE

CAPO I
Attribuzioni regionali in materia di protezione civile

da Art. 9 ad Art. 15
CAPO II
Direzione regionale per la protezione civile

da Art. 16 ad Art. 28
CAPO III
Formazioni volontarie

da Art. 29 ad Art. 32
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

da Art. 33 ad Art. 34
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

da Art. 35 ad Art. 36
Note: 1. Integrata la disciplina da art. 20, comma 19, L.R. 3/1998, con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
2. Nuova partizione contenente articoli da 32 bis a 32 sexies, aggiunta da art. 28, comma 2, L.R. 9/1999
3. Articolo 32 bis aggiunto da art. 28, comma 2, L.R. 9/1999
4. Articolo 32 ter aggiunto da art. 28, comma 2, L.R. 9/1999
5. Articolo 32 quater aggiunto da art. 28, comma 2, L.R. 9/1999
6. Articolo 32 quinquies aggiunto da art. 28, comma 2, L.R. 9/1999
7. Articolo 32 sexies aggiunto da art. 28, comma 2, L.R. 9/1999

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

L' Amministrazione regionale - nell' ambito delle proprie competenze statutarie e delle relative norme di attuazione - assume a propria rilevante funzione - da svolgere a livello centrale - quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, anche se di competenza di enti e soggetti subregionali, dirette a garantire, in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l' incolumita' delle persone e/o dei beni e dell' ambiente rispetto all' insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno e che per loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con misure straordinarie, nonche' a garantire il tempestivo soccorso.
La funzione predetta privilegera', nelle loro connessioni dirette ed indirette, le azioni di prevenzione da qualificare:
- di livello primario, se tendenti ad abbassare sotto la soglia ritenuta accettabile, il rischio dell' insorgere delle situazioni od eventi predetti:
- livello secondario, se destinate ad intervenire all' atto dell' insorgere di dette situazioni od eventi, al fine di contenerne l' impatto e gli effetti;
- di livello terziario, se dirette a predisporre i necessari strumenti d' intervento per il ripristino di situazioni di normalita'.
L' Amministrazione regionale armonizza e coordina le proprie scelte programmatiche, territoriali e settoriali con le esigenze di prevenzione e di protezione civile e promuove, attraverso idonee iniziative, l' educazione e la conoscenza da parte dei cittadini per la formazione di una nuova e moderna coscienza di protezione civile.

Art. 2

La funzione di coordinamento, di cui al precedente articolo, spetta al Presidente della Giunta regionale o all' Assessore regionale dallo stesso delegato e si realizza, in concorso con gli organi del Servizio nazionale della protezione civile, nei confronti delle Province, dei Comuni, degli enti pubblici e di ogni altra istituzione ed organizzazione, pubblica o privata, aventi sedi nella regione, che secondo i rispettivi ordinamenti svolgono attivita' di protezione civile.
Al Presidente della Giunta regionale o all' Assessore regionale dallo stesso delegato spetta, altresi', assicurare, in caso di emergenza, il necessario coordinamento dell' attivita' degli organi e delle strutture regionali per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, di cui al successivo Titolo II, con quella degli organi e delle strutture statali di protezione civile, operanti nella regione, compresi quelli che, comunque, concorrono all' espletamento dei relativi servizi.

Art. 3

Le attivita' o azioni di prevenzione, cosi' come qualificate dall' articolo 1, secondo e terzo comma, comprendono, altresi', l' utilizzazione di tutte le necessarie misure di previsione dirette a conoscere, qualificare e quantificare le varie componenti del rischio di origine naturale e/o tecnologica del prodursi degli effetti dannosi, di cui al precitato articolo 1, primo comma.

Art. 4

Le attivita' o azioni di previsione - prevenzione di livello primario interessano tutte le aree del territorio regionale e tutti i settori soggetti a rischio, rientrano nella normale gestione del territorio e devono tendere ad abbassare il rischio sotto la soglia ritenuta accettabile.

Art. 5 Le attivita' o azioni di previsione - prevenzione di livello secondario riguardano l' approntamento dei mezzi e misure per la rapida individuazione delle situazioni od eventi del genere, di cui all' articolo 1, primo comma, ai fini della attivazione nelle aree e nei settori soggetti a rischio di uno stato di emergenza, nonche' della prestazione in termini di massima tempestivita' ed efficienza delle necessarie opere di soccorso, all' atto o immediatamente dopo il verificarsi degli eventi predetti.

Art. 6

Le attivita' o azioni di previsione - prevenzione di livello terziario attengono all' approntamento - in un quadro coerente di costi - benefici rispetto all' obbligo solidaristico - delle misure e procedure da adottare per la ricostruzione e la riabilitazione degli ambienti fisici e del tessuto sociale ed economico disastrati o danneggiati.

Art. 7

Il Comune, fatte salve le attribuzioni spettanti al Sindaco in base alle vigenti leggi, e', con riguardo al territorio di propria competenza, l' ente di base per la protezione civile ed allo stesso e' riconosciuta la responsabilita' primaria d' intervento all' atto dell' insorgere di situazioni od eventi del genere di quelli considerati all' articolo 1, I comma, della presente legge ovvero di quelli d' entita' tale da poter essere fronteggiati con misure ordinarie.
Il Comune, anche in forma associata, partecipa, altresi', allo svolgimento delle attivita' e dei compiti regionali in materia di protezione civile, assicurando, in particolare:
- la rilevazione, la raccolta e la trasmissione dei dati interessanti la protezione civile;
- la disponibilita' di una carta a grande scala del proprio territorio con l' indicazione delle aree esposte a rischi potenziali e di quelle utilizzabili a scopo di riparo e protezione;
- la predisposizione di piani e programmi di intervento e di soccorso in relazione ai possibili rischi, da integrare eventualmente con quelli di area piu' vasta, di competenza di altri enti ed autorita';
- l' organizzazione e la gestione di servizi di pronto intervento da integrare con quelli di aree piu' vaste;
- l' organizzazione ed il coordinamento degli apporti di volontariato;
- l' organizzazione e la gestione di attivita' intese a formare nella popolazione la consapevolezza della protezione civile ed una idonea conoscenza dei problemi connessi.

Art. 8

Allo svolgimento delle attivita' e dei compiti regionali di protezione civile partecipano - fatte salve le rispettive attribuzioni e competenze spettanti in base alle vigenti leggi - le Province, alle quali compete fornire:
- i dati interessanti la protezione civile per la predisposizione e l' aggiornamento dei piani e programmi regionali d' intervento;
- l' approntamento di eventuali piani e programmi provinciali, nonche' assicurare l' integrazione degli stessi con quelli regionali e comunali;
- l' organizzazione e la gestione di attivita' intese a formare nella popolazione la consapevolezza della protezione civile ed una idonea conoscenza dei problemi connessi.
Per l' organizzazione e la gestione di servizi ordinari e straordinari di pronto intervento per la protezione civile, la Regione puo' avvalersi delle strutture delle Amministrazioni provinciali.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE
CAPO I Attribuzioni regionali in materia di protezione civile

Art. 9

Al Presidente della Giunta regionale od all' Assessore regionale dallo stesso delegato, oltre ai compiti di cui al precedente articolo 2, spetta, altresi', il potere propositivo per tutti i programmi, piani, interventi e, comunque, per tutti i provvedimenti da adottarsi dalla Giunta stessa in materia di protezione civile e di politiche di prevenzione, comprese le collaborazioni e le intese con le regioni finitime.
Allo stesso Presidente od all' Assessore regionale delegato e' dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonche' nel corso dello stato di emergenza decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilita' pubblica, sulle piu' immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi. Nel caso in cui le situazioni o gli eventi calamitosi di cui al primo comma del precedente articolo 1 comportino azioni od interventi che rientrino nelle attribuzioni dello Stato, o che per intensita' ed estensione non possono essere affrontati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione, il Presidente della Giunta regionale richiede al Ministro competente la dichiarazione dello stato di preallarme o emergenza. Quando la situazione o l' evento siano tali da poter essere fronteggiati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la Regione, vi provvede il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell' Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, lo stesso Assessore d' intesa con il Presidente della Giunta regionale.
Per l' esercizio della funzione di coordinamento di cui ai precedenti articoli 1 e 2, il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore regionale delegato puo' infine disporre, nei modi e nei limiti che saranno previsti con disposizione di attuazione della presente legge, di tutte le strutture dell' Amministrazione regionale operanti nei settori in qualche modo funzionali o comunque connessi con le attivita' ed azioni considerate al Titolo I ed in particolare con quelle di prevenzione di livello secondario.
Note: 1. Integrata la disciplina del secondo comma da art. 11 bis, comma 1, L.R. 8/1977
2. Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 1, comma 1, L.R. 24/1992
3. Integrata la disciplina del quarto comma da art. 108, comma 1, L.R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
4. Integrata la disciplina del quarto comma da art. 108, comma 3, L.R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.

Art. 10

Per l' attuazione della presente legge, l' Amministrazione regionale e' autorizzata a:
a) sostenere spese dirette al fine di dotare le strutture regionali, provinciali, comunali e consorziali di apparecchiature ed impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonche' delle sedi di allocamento o deposito;
b) concedere finanziamenti agli enti locali, singoli od associati ed alle associazioni di volontariato per le finalita' di cui alla precedente lettera a);
c) acquistare mezzi ed attrezzature da fornire in comodato gratuito alle formazioni volontarie direttamente o per il tramite degli enti locali interessati;
d) effettuare studi, ricerche, progettazioni, consultazioni, elaborazioni di piani d' intervento sia direttamente, sia tramite incarichi esterni a soggetti qualificati, nonche' a sostenere le spese derivanti dall' utilizzo di ricercatori ed esperti singoli od operanti nell' ambito dei gruppi di cui al successivo articolo 24;
e) finanziare corsi di addestramento alle attivita' di protezione civile per gli operatori addetti, nonche' simulazioni di emergenze;
f) sostenere gli oneri relativi a coperture assicurative a favore degli operatori predetti, siano essi dipendenti regionali, degli enti locali, o consorziali, o volontari;
g) concedere finanziamenti agli enti locali singoli od associati per l' espletamento delle attribuzioni previste ai precedenti articoli 7 e 8.
I finanziamenti di cui alle lettere b) e g) del precedente comma possono raggiungere il 100% della spesa ammissibile e vanno erogati, in via anticipata ed in unica soluzione, con l' obbligo dei beneficiari di presentare il relativo rendiconto.
Note: 1. Aggiunte parole al comma 1 da art. 28, comma 1, L.R. 9/1999

Art. 11

A far tempo dalla data di cui al successivo articolo 36 della presente legge, all' esecuzione delle opere e degli interventi di cui all' articolo 2 e all' articolo 4, lettera a), della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, come modificata ed integrata dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, si provvede secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma del precedente articolo 9.
Le deliberazioni della Giunta regionale, riguardanti gli interventi previsti dall' articolo 4, lettera b), e dall' articolo 14 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, e dall' articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, sono adottate su proposta del rispettivo Assessore regionale competente d' intesa col Presidente della Giunta ovvero con l' Assessore delegato alla protezione civile.
Note: 1. Derogata la disciplina del secondo comma da art. 10, comma 2, L.R. 15/1992

Art. 12

A far tempo dalla data di cui al successivo articolo 36 della presente legge, alle attribuzioni in materia di opere di sistemazione idraulico - forestale di pronto intervento per la prevenzione di calamita' naturali, di cui agli articoli 10 e 30 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma del precedente articolo 9.
Sempre a far tempo dalla data predetta, alle attribuzioni relative allo spegnimento degli incendi boschivi, di cui alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede, in luogo dell' Assessore alle foreste, il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore dallo stesso delegato, con le modalita' previste dall' articolo 9, secondo e terzo comma.
Per lo svolgimento delle attribuzioni e compiti previsti dal presente articolo, il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore dallo stesso delegato alla protezione civile si avvale della Direzione regionale delle foreste e del personale assegnato all' assolvimento delle attribuzioni e compiti predetti.
Le deliberazioni della Giunta regionale, riguardanti gli altri interventi previsti dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, sono adottate su proposta dell' Assessore regionale competente d' intesa col Presidente della Giunta ovvero con l' Assessore delegato alla protezione civile.
Note: 1. Aggiunte parole al quarto comma da art. 80, comma 1, L.R. 42/1996

Art. 13

Per lo svolgimento delle funzioni connesse al servizio regionale per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore regionale dallo stesso delegato si avvale oltre che della Direzione regionale per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, dei gruppi di ricerca di cui al successivo articolo 24, e dei seguenti organismi:
- Comitato tecnico scientifico per la protezione civile;
- Comitato regionale per le emergenze.

Art. 14

Il Comitato tecnico scientifico per la protezione civile e' organo di consulenza ai fini della ricerca finalizzata alla previsione - prevenzione delle catastrofi e crisi ambientali, nonche' per l' elaborazione per le piu' opportune e necessarie indicazioni per l' indirizzo ed il coordinamento degli interventi da assumere.
Il Comitato e' composto dall' Assessore delegato per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, in veste di Presidente e dal Direttore regionale della protezione civile quale Vicepresidente, nonche' dal dirigente preposto al Servizio tecnico scientifico e di pianificazione e controllo della Direzione regionale per la protezione civile e per le politiche di prevenzione, oltre ai seguenti membri:
- due esperti nominati da ciascuna delle Universita' degli studi aventi sede nella regione Friuli - Venezia Giulia;
- un rappresentante dell' Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste;
- un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- esperti designati da istituti scientifici riconosciuti di rilevanza specifica nel settore, nonche' studiosi di chiara fama in numero complessivo non superiore a dieci, nominati dal Presidente della Giunta regionale;
- i direttori dei gruppi di ricerca, di cui al successivo articolo 24.
Il Comitato puo' essere, di volta in volta, integrato con membri convocati ad hoc dal suo Presidente per argomenti specifici e si riunisce, di norma, almeno tre volte all' anno, mentre puo' essere convocato, altresi', in ogni tempo, in via straordinaria dal suo Presidente, in caso di emergenze particolari.
Per lo svolgimento delle proprie attivita', il Comitato si avvale in funzione di segreteria del Servizio tecnico - scientifico e di pianificazione e controllo suindicato.
Note: 1. Aggiunti dopo il terzo comma due commi da art. 1, comma 1, L.R. 33/1993
2. Aggiunti dopo il quarto comma due commi da art. 1, comma 2, L.R. 33/1993

Art. 15

Il Comitato regionale per le emergenze e' composto dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore regionale dallo stesso delegato che lo presiede, dal Direttore regionale della protezione civile quale Vicepresidente, dai Direttori regionali competenti per le materie o settori in qualche modo funzionali o comunque connessi con le attivita' ed azioni per l' emergenza, nonche' dai responsabili degli organi statali di protezione civile operanti nella regione, ivi compresi quelli delle strutture che, comunque, concorrono all' espletamento dei relativi servizi.
Il Comitato coadiuva il Presidente della Giunta regionale o l' Assessore dallo stesso delegato nell' attivita' relativa agli interventi per l' emergenza.
Per lo svolgimento delle proprie attivita' il Comitato si avvale in funzione di segreteria del Servizio di coordinamento operativo, di cui all' articolo 19.

CAPO II
Direzione regionale per la protezione civile

Art. 16

Alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale e' istituita la Direzione regionale per la protezione civile, struttura a rilevanza generale, con compiti di coordinamento unitario in materia di protezione civile, con particolare riguardo alle attivita' ed azioni di previsione - prevenzione di livello secondario.

Art. 17

La Direzione regionale per la protezione civile si articola nei seguenti Servizi:
1) Servizio tecnico - scientifico e di pianificazione e controllo;
2) Servizio di coordinamento operativo;
3) Servizio amministrativo - contabile.
Per compiti di ricerca, studio e consultivi, la Direzione regionale puo' avvalersi, in aggiunta alle unita' di base, di personale con qualifica funzionale di dirigente, in numero non superiore a tre, caratterizzato da specifica qualificazione professionale e competenze interdisciplinari, cui spetta, per il periodo di durata dell' incarico, l' indennita' di cui all' articolo 21, V comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 18

Il Servizio tecnico - scientifico e di pianificazione e controllo:
- svolge compiti di previsione - prevenzione dei tre livelli previsti, attraverso il coordinamento della ricerca finalizzata, rispettivamente: all' individuazione delle fonti di rischio e di vulnerabilita', anche mediante la redazione di mappe di rischio da realizzarsi entro due anni; all' ottimizzazione delle metodologie dei piani, procedure ed interventi di emergenza; all' ottimizzazione dei processi riabilitativi di carattere fisico, economico e sociale, a seguito di catastrofe;
- cura l' elaborazione e l' aggiornamento dei piani e/o programmi regionali di prevenzione e dei progetti generali e particolari d' intervento sulle fonti manifeste di rischio e vulnerabilita';
- collabora con gli organi statali competenti, alla programmazione finalizzata alla gestione delle emergenze;
- indirizza e coordina la pianificazione di emergenza e quella riabilitativa di ambito provinciale, comunale e consorziale;
- cura il sistema informativo ed informatico per la prevenzione globale ed organizza il rilevamento ed aggiornamento continuo delle informazione rilevanti a tali fini;
- cura la programmazione dell' attivita' educativa e formativa nel settore delle prevenzioni;
- svolge compiti di controllo: sull' attuazione ed efficacia dei piani e/o programmi di intervento regionali e subregionali di protezione civile e di prevenzione; sul rispetto delle norme regionali in materia di sicurezza;
- costituisce nucleo di valutazione tecnico - scientifica delle situazioni di emergenza, quando per l' urgenza non sia dato acquisire il preventivo parere del Comitato tecnico - scientifico per la protezione civile e formula pareri prescrittivi, sotto l' aspetto della sicurezza, sugli interventi di pianificazione socio - territoriale regionale e subregionale;
- cura la stima dei danni e dei costi di ricostruzione - riabilitazione, in caso di catastrofi e, comunque, definisce per ogni intervento programmatico su grande scala, una stima costi/benefici e formula il relativo parere;
- propone, sentito il Comitato tecnico - scientifico, specifiche normative tecniche finalizzate alla riduzione del rischio conseguente agli eventi catastrofici di origine naturale e/o tecnologica. Tali normative potranno essere emanate, previa deliberazione della Giunta, con decreto del Presidente della Giunta stessa.

Art. 19

Il Servizio di coordinamento operativo:
- provvede all' attuazione degli interventi di competenza, svolgendo compiti essenzialmente di prevenzione secondaria e curando in particolare: la predisposizione dei sistemi di contatto operativo con i livelli sovra e sub - regionali; la predisposizione dei sistemi di accertamento, comando e controllo attraverso i quali viene coordinato l' impiego d' emergenza delle risorse regionali di protezione civile; l' approntamento delle risorse umane, materiali ed organizzative per l' impiego in operazioni di emergenza; l' organizzazione ed il coordinamento delle esercitazioni di protezione civile; il coordinamento del volontariato organizzato su base regionale per operazioni sia di prevenzione che di emergenza.
Il Servizio e', altresi', il centro regionale di comando e di controllo delle operazioni di emergenza; in tale qualita' - sotto la direzione del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore dallo stesso delegato - organizza e gestisce la Sala operativa regionale di protezione civile, di cui al successivo articolo 28 ed organizza l' impiego delle risorse umane e materiali disponibili e specializzate degli enti locali, dei consorzi, delle associazioni volontaristiche, nonche' dei volontari singoli e professionali, la cui collaborazione sia giudicata necessaria per proiezioni di emergenza all' interno ed, eventualmente, all' esterno dell' ambito regionale.

Art. 20

Il Servizio amministrativo - contabile:
- cura la trattazione degli affari di carattere amministrativo e contabile connessi alla competenza della Direzione regionale, nonche' di quelli connessi alle disponibilita' del Fondo regionale, si cui al successivo Titolo III, articolo 33.

Art. 21

In relazione alle esigenze funzionali di articolazione territoriale, la Direzione regionale per la protezione civile si avvale degli Uffici regionali decentrati di altre Direzioni.
Gli Uffici regionali decentrati di cui al precedente comma svolgono attribuzioni istituzionali relative a tutti i tre livelli, secondo le norme che saranno emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa; con lo stesso provvedimento saranno regolati i rapporti funzionali degli stessi Uffici con la Direzione regionale per la protezione civile, anche prevedendo l' eventuale potenziamento della disponibilita' di personale.

Art. 22

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, il punto 6 dell' articolo 24 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
6) Il Servizio della difesa del suolo, il quale:
- cura la promozione di studi e ricerche nel campo della geologia applicata finalizzata alla conoscenza del suolo e sottosuolo in funzione di realizzazione di opere e, piu' in generale, di trasformazione urbanistica del territorio;
- attende ad ogni altro adempimento in materia geologica, con particolare riguardo all' espressione del parere di cui all' articolo 9 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 3;
- sovrintende alla programmazione, progettazione, direzione e gestione dei lavori di sistemazione idrogeologica, con esclusione di quelli espressamente affidati dalla legislazione ad altri Servizi;
- sovrintende agli interventi in materia di prevenzione e di ripristino di competenza della Direzione regionale dei lavori pubblici. ».
Note: 1. Articolo abrogato da art. 258, comma 1, L.R. 7/1988

Art. 23

Per le esigenze di funzionamento della Direzione regionale per la protezione civile, il numero dei posti dell' organico del personale del ruolo unico regionale viene aumentato, per la qualifica di dirigente, di quattro unita'.
La dotazione organica prevista dall' articolo 13, primo comma, della legge regionale 14 dicembre 1984, n. 50, cosi' come modificata dall' articolo 26, secondo comma, della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, per il conferimento degli incarichi di cui all' articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e' elevata di una unita'.
Il limite di quattro unita' previsto dall' articolo 24, ultimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, cosi' come sostituito dall' articolo 26, III comma, della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, viene sostituito dal limite di sette unita'.
Per le esigenze qui prospettate, l' Amministrazione regionale puo' avvalersi anche di personale comandato o distaccato dalle Amministrazioni dello Stato o degli Enti pubblici; per il personale in posizione di comando si prescinde dai limiti di tempo previsti dall' articolo 45 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

Art. 24

La Direzione regionale per la protezione civile, per far fronte ai piu' complessi problemi di carattere tecnico e scientifico, puo' avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni:
a) di gruppi di ricerca finalizzata in materia preordinata all' attivita' di protezione civile, composti da ricercatori operanti in strutture universitarie ed extrauniversitarie aventi sede nella regione;
b) di istituti di studio o di ricerca, pubblici o privati e di organi tecnici dello Stato;
c) della consulenza di istituzioni scientifiche e di progettazione, sia nazionali che internazionali;
d) di istituti scolastici pubblici o privati e di enti che gestiscono strumenti d' informazione;
e) di associazioni di volontariato.

Art. 25

Le convenzioni con gli enti, gli istituti, gli organi tecnici dello Stato ed i gruppi di ricerca, di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 24, saranno finalizzate a specifiche ricerche ed indagini interessanti la previsione, la prevenzione, nonche' allo svolgimento delle attivita' di preparazione ed aggiornamento professionale.
Le convenzioni con gli enti pubblici o privati che gestiscono strumenti di comunicazione, e con gli istituti scolastici pubblici e privati di cui alla lettera d) del precedente articolo 24, hanno per scopo lo svolgimento delle attivita' di informazione ed educazione civica della collettivita' regionale.
Le convenzioni di cui alla lettera e) del precedente articolo 24 con le associazioni di volontariato per la protezione civile, sono stipulate per l' utilizzazione di competenze professionali e capacita' tecnologiche utili ai fini dello svolgimento di attivita' di protezione civile ivi comprese quelle di preparazione ed aggiornamento professionale.
Potranno essere stipulate convenzioni con aziende pubbliche e private al fine di assicurare la pronta disponibilita' di particolari attrezzature, veicoli, macchinari e personale specializzato da utilizzare nelle fasi operative di intervento a supporto della struttura di protezione civile.

Art. 26

Nella prima applicazione della presente legge e, comunque, sino alla costituzione dei gruppi di ricerca di cui all' articolo 24, lettera a), la Direzione regionale per la protezione civile puo' utilizzare un « nucleo di ricerca » composto da esperti esterni da convenzionare e da personale regionale scelto fra quello indicato al precedente articolo 17.

Art. 27

Le convenzioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 sono approvate dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore delegato alla protezione civile.

Art. 28

E' istituita presso la Direzione regionale per la protezione civile la Sala operativa regionale quale luogo tecnico di comando, comunicazioni e controllo del servizio regionale di protezione civile.
Essa si configura quale presidio permanente e continuativo ed assicura la connessione con l' intera rete di comunicazione delle strutture sovra e subregionali di protezione civile e con il sistema informativo ed informatico regionale.
Presso la Sala predetta possono essere chiamati, di volta in volta, dal funzionario responsabile, singoli esperti per la valutazione di particolari contingenze.
In caso di emergenza la direzione della Sala operativa e' assunta dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore dallo stesso delegato e la stessa funge altresi' da sede unica di coordinamento e controllo delle strutture di intervento regionale e di quelle statali di protezione civile operanti nella regione, i cui responsabili ne vengono a far parte.
Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge saranno emanate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, disposizioni per la disciplina dell' attivita' della struttura qui considerata.
La Sala operativa qui considerata puo' essere collegata con un Centro regionale per le comunicazioni di emergenza attivato, a seguito di apposita convenzione, presso la sede RAI in regione.

CAPO III
Formazioni volontarie

Art. 29

La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarieta' sociale, quale forma spontanea, sia individuale che associativa, di partecipazione dei cittadini all' attivita' di protezione civile a tutti i livelli, assicurandone l' autonoma formazione, l' impegno e lo sviluppo.
L' attivita' di volontariato ai fini della presente legge, e' gratuita e si svolge in forma di collaborazione, secondo le direttive impartite dalle strutture istituzionali.

Art. 30

La Direzione regionale per la protezione civile provvede alla tenuta dell' elenco regionale delle associazioni di volontariato e dei volontari singoli di alta specializzazione, suddiviso per competenza professionali e specialita', nonche' per livello di operativita' territoriale. Le associazioni di volontariato di protezione civile operanti nella regione e riconosciute dalla legislazione vigente sono iscritte di diritto nell' elenco regionale.

Art. 31

Secondo le previsioni dei piani e dei programmi d' intervento, la Regione promuove lo svolgimento di attivita' formative e addestrative dei volontari e loro associazioni e provvede altresi' a fornire loro, in comodato gratuito, mezzi ed attrezzature. Per accedere a tali provvidenze, i soggetti interessati devono essere iscritti nell' elenco di cui al precedente articolo 30 ed impegnarsi:
a) a realizzare le attivita' istituzionali curando un costante aggiornamento ed addestramento;
b) a presentare, annualmente, relazione sull' attivita' svolta e sulla consistenza e stato di manutenzione delle attrezzature e mezzi a disposizione;
c) ad intervenire quando richiesti.
Le modalita' relative all' iscrizione nell' elenco regionale, ai rapporti fra l' Amministrazione regionale ed i soggetti volontari e quelle concernenti gli obblighi derivanti dall' iscrizione, nonche' le forme di partecipazione alle attivita' di protezione civile, anche fuori della regione, saranno disciplinati con regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 32

I Comuni, singoli e associati, le Comunita' montane, le Province, sulla base delle previsioni dei piani e programmi regionali d' intervento, possono essere autorizzati a stipulare, nei limiti dei fondi disponibili, convenzioni con le associazioni di volontariato per lo svolgimento di attivita' dirette alla formazione dei soci.
Le domande di convenzione dovranno essere rivolte dalle associazioni al Sindaco, o al Presidente dell' associazione dei Comuni o delle Province, unitamente al programma di attivita'.
I contributi verranno concessi a copertura delle spese relative alle attivita' svolte.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 33

Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11, I comma, e 12, I e II comma, e' costituito un Fondo denominato « Fondo regionale per la protezione civile », con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell' articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Al Fondo viene iscritto annualmente uno stanziamento corrispondente:
- al finanziamento stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio dell' Amministrazione regionale;
- sulle somme che lo Stato assegnera' per interventi urgenti di protezione civile da utilizzare nel Friuli - Venezia Giulia;
- ad ogni altra entrata eventuale.
Il Fondo regionale per la protezione civile e' amministrato - fermo quanto disposto ai successivi IV e V comma - dal Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore dallo stesso delegato.
I provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 9, II comma, 11, I comma, e 12, I comma e II comma, sono sottoposti con urgenza alla ratifica della Giunta regionale.
I provvedimenti relativi agli altri interventi previsti dalla presente legge sono adottati previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore dallo stesso delegato, che possono delegare il Direttore regionale per la protezione civile o, in sua assenza, altro dirigente della Direzione stessa.
Note: 1. Integrata la disciplina da art. 21, comma 1, L.R. 5/1994
2. Aggiunti dopo il sesto comma tre commi da art. 25, comma 1, L.R. 9/1999

Art. 34

Ai fini di cui al precedente articolo 33 ed in relazione al disposto di cui all' articolo 16 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l' anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione I - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Direzione regionale per la protezione civile - Categoria XI, il capitolo 6695 con la denominazione: « Finanziamenti del Fondo regionale per la protezione civile » e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 12.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni per l' anno 1986 e di lire 5.000 milioni per ciascuna degli anni 1987 e 1988.
Al predetto onere complessivo di lire 12.500 milioni si fa fronte come segue:
- per lire 7.500 milioni (2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988) mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 5 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
- per le restanti lire 5.000 milioni (2.500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) mediante storno dai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 del bilancio 1986 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
- lire 500 milioni (250 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) dal capitolo 6165;
- lire 500 milioni (250 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) dal capitolo 6167;
- 1.000 milioni (500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) dal capitolo 6183;
- lire 2.000 milioni (1.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) dal capitolo 6187;
- lire 1.000 milioni (500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988) dal capitolo 8301.
Sul medesimo capitolo 6695 viene, altresi', iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.500 milioni, cui si provvede:
- per lire 1.356 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 6545 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1986;
- per lire 1.000 milioni mediante storno di pari importo dal capitolo 7943 del precitato stato di previsione;
- per le restanti lire 144 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 « Fondo riserva di cassa » del medesimo stato di previsione.
Ai sensi dell' articolo 2, I comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6695 viene inserito nell' elenco n. 1 allegati ai bilanci predetti.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35

Annualmente il Presidente della Giunta regionale informa, con propria relazione, il Consiglio regionale dell' attivita' svolta dall' Amministrazione regionale in materia di protezione civile.

Art. 36

Le attribuzioni previste dalla presente legge sono assunte dalla Direzione regionale per la protezione civile a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla sua entrata in vigore.