LEGGE REGIONALE 31/12/1986, N. 064
Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.
da Art. 1 ad Art. 8
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE REGIONALE
PER LA PROTEZIONE CIVILE
CAPO I
Attribuzioni regionali
in materia di protezione civile
da Art. 9 ad Art. 15
CAPO II
Direzione regionale per la protezione civile
da Art. 16 ad Art. 28
CAPO III
Formazioni volontarie
da Art. 29 ad Art. 32
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
da Art. 33 ad Art. 34
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
da Art. 35 ad Art. 36
Note: 1. Integrata la disciplina da art. 20, comma 19, L.R.
3/1998, con effetto, ex articolo 33 della medesima legge,
dall' 1 gennaio 1998.
2. Nuova partizione contenente articoli da 32 bis a 32
sexies, aggiunta da art. 28, comma 2, L.R. 9/1999
3. Articolo 32 bis aggiunto da art. 28, comma 2, L.R.
9/1999
4. Articolo 32 ter aggiunto da art. 28, comma 2, L.R.
9/1999
5. Articolo 32 quater aggiunto da art. 28, comma 2, L.R.
9/1999
6. Articolo 32 quinquies aggiunto da art. 28, comma 2, L.R.
9/1999
7. Articolo 32 sexies aggiunto da art. 28, comma 2, L.R.
9/1999
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
L' Amministrazione regionale - nell' ambito delle proprie
competenze statutarie e delle relative norme di attuazione -
assume a propria rilevante funzione - da svolgere a livello
centrale - quella del coordinamento di tutte le misure
organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti
conoscitivi, normativi e gestionali, anche se di competenza
di enti e soggetti subregionali, dirette a garantire, in un
quadro di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l'
incolumita' delle persone e/o dei beni e dell' ambiente
rispetto all' insorgere di qualsivoglia situazione od evento
che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave
danno e che per loro natura o estensione debbano essere
fronteggiate con misure straordinarie, nonche' a garantire
il tempestivo soccorso.
La funzione predetta privilegera', nelle loro connessioni
dirette ed indirette, le azioni di prevenzione da
qualificare:
- di livello primario, se tendenti ad abbassare sotto la
soglia ritenuta accettabile, il rischio dell' insorgere
delle situazioni od eventi predetti:
- livello secondario, se destinate ad intervenire all' atto
dell' insorgere di dette situazioni od eventi, al fine di
contenerne l' impatto e gli effetti;
- di livello terziario, se dirette a predisporre i necessari
strumenti d' intervento per il ripristino di situazioni di
normalita'.
L' Amministrazione regionale armonizza e coordina le
proprie scelte programmatiche, territoriali e settoriali con
le esigenze di prevenzione e di protezione civile e
promuove, attraverso idonee iniziative, l' educazione e la
conoscenza da parte dei cittadini per la formazione di una
nuova e moderna coscienza di protezione civile.
Art. 2
La funzione di coordinamento, di cui al precedente
articolo, spetta al Presidente della Giunta regionale o
all' Assessore regionale dallo stesso delegato e si
realizza, in concorso con gli organi del Servizio nazionale
della protezione civile, nei confronti delle Province, dei
Comuni, degli enti pubblici e di ogni altra istituzione ed
organizzazione, pubblica o privata, aventi sedi nella
regione, che secondo i rispettivi ordinamenti svolgono
attivita' di protezione civile.
Al Presidente della Giunta regionale o all' Assessore
regionale dallo stesso delegato spetta, altresi',
assicurare, in caso di emergenza, il necessario
coordinamento dell' attivita' degli organi e delle strutture
regionali per la protezione civile e per le politiche di
prevenzione, di cui al successivo Titolo II, con quella
degli organi e delle strutture statali di protezione civile,
operanti nella regione, compresi quelli che, comunque,
concorrono all' espletamento dei relativi servizi.
Art. 3
Le attivita' o azioni di prevenzione, cosi' come qualificate dall' articolo 1, secondo e terzo comma, comprendono, altresi', l' utilizzazione di tutte le necessarie misure di previsione dirette a conoscere, qualificare e quantificare le varie componenti del rischio di origine naturale e/o tecnologica del prodursi degli effetti dannosi, di cui al precitato articolo 1, primo comma.
Art. 4
Le attivita' o azioni di previsione - prevenzione di livello primario interessano tutte le aree del territorio regionale e tutti i settori soggetti a rischio, rientrano nella normale gestione del territorio e devono tendere ad abbassare il rischio sotto la soglia ritenuta accettabile.
Art. 5 Le attivita' o azioni di previsione - prevenzione di livello secondario riguardano l' approntamento dei mezzi e misure per la rapida individuazione delle situazioni od eventi del genere, di cui all' articolo 1, primo comma, ai fini della attivazione nelle aree e nei settori soggetti a rischio di uno stato di emergenza, nonche' della prestazione in termini di massima tempestivita' ed efficienza delle necessarie opere di soccorso, all' atto o immediatamente dopo il verificarsi degli eventi predetti.
Art. 6
Le attivita' o azioni di previsione - prevenzione di livello terziario attengono all' approntamento - in un quadro coerente di costi - benefici rispetto all' obbligo solidaristico - delle misure e procedure da adottare per la ricostruzione e la riabilitazione degli ambienti fisici e del tessuto sociale ed economico disastrati o danneggiati.
Art. 7
Il Comune, fatte salve le attribuzioni spettanti al
Sindaco in base alle vigenti leggi, e', con riguardo al
territorio di propria competenza, l' ente di base per la
protezione civile ed allo stesso e' riconosciuta la
responsabilita' primaria d' intervento all' atto
dell' insorgere di situazioni od eventi del genere di quelli
considerati all' articolo 1, I comma, della presente legge
ovvero di quelli d' entita' tale da poter essere
fronteggiati con misure ordinarie.
Il Comune, anche in forma associata, partecipa, altresi',
allo svolgimento delle attivita' e dei compiti regionali in
materia di protezione civile, assicurando, in particolare:
- la rilevazione, la raccolta e la trasmissione dei dati
interessanti la protezione civile;
- la disponibilita' di una carta a grande scala del proprio
territorio con l' indicazione delle aree esposte a rischi
potenziali e di quelle utilizzabili a scopo di riparo e
protezione;
- la predisposizione di piani e programmi di intervento e di
soccorso in relazione ai possibili rischi, da integrare
eventualmente con quelli di area piu' vasta, di competenza
di altri enti ed autorita';
- l' organizzazione e la gestione di servizi di pronto
intervento da integrare con quelli di aree piu' vaste;
- l' organizzazione ed il coordinamento degli apporti di
volontariato;
- l' organizzazione e la gestione di attivita' intese a
formare nella popolazione la consapevolezza della
protezione civile ed una idonea conoscenza dei problemi
connessi.
Art. 8
Allo svolgimento delle attivita' e dei compiti regionali
di protezione civile partecipano - fatte salve le rispettive
attribuzioni e competenze spettanti in base alle vigenti
leggi - le Province, alle quali compete fornire:
- i dati interessanti la protezione civile per la
predisposizione e l' aggiornamento dei piani e programmi
regionali d' intervento;
- l' approntamento di eventuali piani e programmi
provinciali, nonche' assicurare l' integrazione degli
stessi con quelli regionali e comunali;
- l' organizzazione e la gestione di attivita' intese a
formare nella popolazione la consapevolezza della
protezione civile ed una idonea conoscenza dei problemi
connessi.
Per l' organizzazione e la gestione di servizi ordinari e
straordinari di pronto intervento per la protezione civile,
la Regione puo' avvalersi delle strutture delle
Amministrazioni provinciali.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE REGIONALE
PER LA PROTEZIONE CIVILE
CAPO I
Attribuzioni regionali
in materia di protezione civile
Art. 9
Al Presidente della Giunta regionale od all' Assessore
regionale dallo stesso delegato, oltre ai compiti di cui al
precedente articolo 2, spetta, altresi', il potere
propositivo per tutti i programmi, piani, interventi e,
comunque, per tutti i provvedimenti da adottarsi dalla
Giunta stessa in materia di protezione civile e di politiche
di prevenzione, comprese le collaborazioni e le intese con
le regioni finitime.
Allo stesso Presidente od all' Assessore regionale
delegato e' dato, in caso di urgenza ed in vista di un
rischio di emergenza, nonche' nel corso dello stato di
emergenza decidere direttamente - salve le competenze
statali - con proprio decreto, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilita'
pubblica, sulle piu' immediate esigenze del servizio per la
protezione civile e provvedere agli interventi relativi. Nel
caso in cui le situazioni o gli eventi calamitosi di cui al
primo comma del precedente articolo 1 comportino azioni od
interventi che rientrino nelle attribuzioni dello Stato, o
che per intensita' ed estensione non possono essere
affrontati con i mezzi ed i poteri di cui dispone la
Regione, il Presidente della Giunta regionale richiede al
Ministro competente la dichiarazione dello stato di
preallarme o emergenza. Quando la situazione o l' evento
siano tali da poter essere fronteggiati con i mezzi ed i
poteri di cui dispone la Regione, vi provvede il Presidente
della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta
dell' Assessore regionale delegato alla protezione civile,
ovvero, lo stesso Assessore d' intesa con il Presidente
della Giunta regionale.
Per l' esercizio della funzione di coordinamento di cui
ai precedenti articoli 1 e 2, il Presidente della Giunta
regionale o l' Assessore regionale delegato puo' infine
disporre, nei modi e nei limiti che saranno previsti con
disposizione di attuazione della presente legge, di tutte le
strutture dell' Amministrazione regionale operanti nei
settori in qualche modo funzionali o comunque connessi con
le attivita' ed azioni considerate al Titolo I ed in
particolare con quelle di prevenzione di livello secondario.
Note: 1. Integrata la disciplina del secondo comma da art. 11 bis,
comma 1, L.R. 8/1977
2. Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 1, comma 1,
L.R. 24/1992
3. Integrata la disciplina del quarto comma da art. 108,
comma 1, L.R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della
medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
4. Integrata la disciplina del quarto comma da art. 108,
comma 3, L.R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della
medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
Art. 10
Per l' attuazione della presente legge,
l' Amministrazione regionale e' autorizzata a:
a) sostenere spese dirette al fine di dotare le strutture
regionali, provinciali, comunali e consorziali di
apparecchiature ed impianti di rilevamento e
comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonche'
delle sedi di allocamento o deposito;
b) concedere finanziamenti agli enti locali, singoli od
associati ed alle associazioni di volontariato per le
finalita' di cui alla precedente lettera a);
c) acquistare mezzi ed attrezzature da fornire in comodato
gratuito alle formazioni volontarie direttamente o per il
tramite degli enti locali interessati;
d) effettuare studi, ricerche, progettazioni, consultazioni,
elaborazioni di piani d' intervento sia direttamente, sia
tramite incarichi esterni a soggetti qualificati, nonche'
a sostenere le spese derivanti dall' utilizzo di
ricercatori ed esperti singoli od operanti nell' ambito
dei gruppi di cui al successivo articolo 24;
e) finanziare corsi di addestramento alle attivita' di
protezione civile per gli operatori addetti, nonche'
simulazioni di emergenze;
f) sostenere gli oneri relativi a coperture assicurative a
favore degli operatori predetti, siano essi dipendenti
regionali, degli enti locali, o consorziali, o volontari;
g) concedere finanziamenti agli enti locali singoli od
associati per l' espletamento delle attribuzioni previste
ai precedenti articoli 7 e 8.
I finanziamenti di cui alle lettere b) e g) del
precedente comma possono raggiungere il 100% della spesa
ammissibile e vanno erogati, in via anticipata ed in unica
soluzione, con l' obbligo dei beneficiari di presentare il
relativo rendiconto.
Note: 1. Aggiunte parole al comma 1 da art. 28, comma 1, L.R.
9/1999
Art. 11
A far tempo dalla data di cui al successivo articolo 36
della presente legge, all' esecuzione delle opere e degli
interventi di cui all' articolo 2 e all' articolo 4, lettera
a), della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, come
modificata ed integrata dalla legge regionale 17 gennaio
1984, n. 2, si provvede secondo quanto previsto dal secondo
e terzo comma del precedente articolo 9.
Le deliberazioni della Giunta regionale, riguardanti gli
interventi previsti dall' articolo 4, lettera b), e
dall' articolo 14 della legge regionale 28 agosto 1982, n.
68, e dall' articolo 9 della legge regionale 29 dicembre
1965, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, sono
adottate su proposta del rispettivo Assessore regionale
competente d' intesa col Presidente della Giunta ovvero con
l' Assessore delegato alla protezione civile.
Note: 1. Derogata la disciplina del secondo comma da art. 10,
comma 2, L.R. 15/1992
Art. 12
A far tempo dalla data di cui al successivo articolo 36
della presente legge, alle attribuzioni in materia di opere
di sistemazione idraulico - forestale di pronto intervento
per la prevenzione di calamita' naturali, di cui agli
articoli 10 e 30 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22
e successive modificazioni ed integrazioni, si provvede
secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma del
precedente articolo 9.
Sempre a far tempo dalla data predetta, alle attribuzioni
relative allo spegnimento degli incendi boschivi, di cui
alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8 e successive
modificazioni ed integrazioni, provvede, in luogo
dell' Assessore alle foreste, il Presidente della Giunta
regionale o l' Assessore dallo stesso delegato, con le
modalita' previste dall' articolo 9, secondo e terzo comma.
Per lo svolgimento delle attribuzioni e compiti previsti
dal presente articolo, il Presidente della Giunta regionale
o l' Assessore dallo stesso delegato alla protezione civile
si avvale della Direzione regionale delle foreste e del
personale assegnato all' assolvimento delle attribuzioni e
compiti predetti.
Le deliberazioni della Giunta regionale, riguardanti gli
altri interventi previsti dalla legge regionale 8 aprile
1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, sono
adottate su proposta dell' Assessore regionale competente
d' intesa col Presidente della Giunta ovvero con
l' Assessore delegato alla protezione civile.
Note: 1. Aggiunte parole al quarto comma da art. 80, comma 1, L.R.
42/1996
Art. 13
Per lo svolgimento delle funzioni connesse al servizio
regionale per la protezione civile e per le politiche di
prevenzione, il Presidente della Giunta regionale o
l' Assessore regionale dallo stesso delegato si avvale oltre
che della Direzione regionale per la protezione civile e per
le politiche di prevenzione, dei gruppi di ricerca di cui al
successivo articolo 24, e dei seguenti organismi:
- Comitato tecnico scientifico per la protezione civile;
- Comitato regionale per le emergenze.
Art. 14
Il Comitato tecnico scientifico per la protezione civile
e' organo di consulenza ai fini della ricerca finalizzata
alla previsione - prevenzione delle catastrofi e crisi
ambientali, nonche' per l' elaborazione per le piu'
opportune e necessarie indicazioni per l' indirizzo ed il
coordinamento degli interventi da assumere.
Il Comitato e' composto dall' Assessore delegato per la
protezione civile e per le politiche di prevenzione, in
veste di Presidente e dal Direttore regionale della
protezione civile quale Vicepresidente, nonche' dal
dirigente preposto al Servizio tecnico scientifico e di
pianificazione e controllo della Direzione regionale per la
protezione civile e per le politiche di prevenzione, oltre
ai seguenti membri:
- due esperti nominati da ciascuna delle Universita' degli
studi aventi sede nella regione Friuli - Venezia Giulia;
- un rappresentante dell' Osservatorio geofisico
sperimentale di Trieste;
- un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- esperti designati da istituti scientifici riconosciuti di
rilevanza specifica nel settore, nonche' studiosi di
chiara fama in numero complessivo non superiore a dieci,
nominati dal Presidente della Giunta regionale;
- i direttori dei gruppi di ricerca, di cui al successivo
articolo 24.
Il Comitato puo' essere, di volta in volta, integrato con
membri convocati ad hoc dal suo Presidente per argomenti
specifici e si riunisce, di norma, almeno tre volte
all' anno, mentre puo' essere convocato, altresi', in ogni
tempo, in via straordinaria dal suo Presidente, in caso di
emergenze particolari.
Per lo svolgimento delle proprie attivita', il Comitato
si avvale in funzione di segreteria del Servizio tecnico
- scientifico e di pianificazione e controllo suindicato.
Note: 1. Aggiunti dopo il terzo comma due commi da art. 1, comma
1, L.R. 33/1993
2. Aggiunti dopo il quarto comma due commi da art. 1, comma
2, L.R. 33/1993
Art. 15
Il Comitato regionale per le emergenze e' composto dal
Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore
regionale dallo stesso delegato che lo presiede, dal
Direttore regionale della protezione civile quale
Vicepresidente, dai Direttori regionali competenti per le
materie o settori in qualche modo funzionali o comunque
connessi con le attivita' ed azioni per l' emergenza,
nonche' dai responsabili degli organi statali di protezione
civile operanti nella regione, ivi compresi quelli delle
strutture che, comunque, concorrono all' espletamento dei
relativi servizi.
Il Comitato coadiuva il Presidente della Giunta regionale
o l' Assessore dallo stesso delegato nell' attivita'
relativa agli interventi per l' emergenza.
Per lo svolgimento delle proprie attivita' il Comitato si
avvale in funzione di segreteria del Servizio di
coordinamento operativo, di cui all' articolo 19.
CAPO II
Direzione regionale per la protezione civile
Art. 16
Alle dipendenze della Presidenza della Giunta regionale e' istituita la Direzione regionale per la protezione civile, struttura a rilevanza generale, con compiti di coordinamento unitario in materia di protezione civile, con particolare riguardo alle attivita' ed azioni di previsione - prevenzione di livello secondario.
Art. 17
La Direzione regionale per la protezione civile si
articola nei seguenti Servizi:
1) Servizio tecnico - scientifico e di pianificazione e
controllo;
2) Servizio di coordinamento operativo;
3) Servizio amministrativo - contabile.
Per compiti di ricerca, studio e consultivi, la Direzione
regionale puo' avvalersi, in aggiunta alle unita' di base,
di personale con qualifica funzionale di dirigente, in
numero non superiore a tre, caratterizzato da specifica
qualificazione professionale e competenze interdisciplinari,
cui spetta, per il periodo di durata dell' incarico,
l' indennita' di cui all' articolo 21, V comma, della legge
regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Art. 18
Il Servizio tecnico - scientifico e di pianificazione e
controllo:
- svolge compiti di previsione - prevenzione dei tre livelli
previsti, attraverso il coordinamento della ricerca
finalizzata, rispettivamente: all' individuazione delle
fonti di rischio e di vulnerabilita', anche mediante la
redazione di mappe di rischio da realizzarsi entro due
anni; all' ottimizzazione delle metodologie dei piani,
procedure ed interventi di emergenza; all' ottimizzazione
dei processi riabilitativi di carattere fisico, economico
e sociale, a seguito di catastrofe;
- cura l' elaborazione e l' aggiornamento dei piani e/o
programmi regionali di prevenzione e dei progetti generali
e particolari d' intervento sulle fonti manifeste di
rischio e vulnerabilita';
- collabora con gli organi statali competenti, alla
programmazione finalizzata alla gestione delle emergenze;
- indirizza e coordina la pianificazione di emergenza e
quella riabilitativa di ambito provinciale, comunale e
consorziale;
- cura il sistema informativo ed informatico per la
prevenzione globale ed organizza il rilevamento ed
aggiornamento continuo delle informazione rilevanti a tali
fini;
- cura la programmazione dell' attivita' educativa e
formativa nel settore delle prevenzioni;
- svolge compiti di controllo: sull' attuazione ed efficacia
dei piani e/o programmi di intervento regionali e
subregionali di protezione civile e di prevenzione; sul
rispetto delle norme regionali in materia di sicurezza;
- costituisce nucleo di valutazione tecnico - scientifica
delle situazioni di emergenza, quando per l' urgenza non
sia dato acquisire il preventivo parere del Comitato
tecnico - scientifico per la protezione civile e formula
pareri prescrittivi, sotto l' aspetto della sicurezza,
sugli interventi di pianificazione socio - territoriale
regionale e subregionale;
- cura la stima dei danni e dei costi di ricostruzione
- riabilitazione, in caso di catastrofi e, comunque,
definisce per ogni intervento programmatico su grande
scala, una stima costi/benefici e formula il relativo
parere;
- propone, sentito il Comitato tecnico - scientifico,
specifiche normative tecniche finalizzate alla riduzione
del rischio conseguente agli eventi catastrofici di
origine naturale e/o tecnologica. Tali normative potranno
essere emanate, previa deliberazione della Giunta, con
decreto del Presidente della Giunta stessa.
Art. 19
Il Servizio di coordinamento operativo:
- provvede all' attuazione degli interventi di competenza,
svolgendo compiti essenzialmente di prevenzione secondaria
e curando in particolare: la predisposizione dei sistemi
di contatto operativo con i livelli sovra e sub
- regionali; la predisposizione dei sistemi di
accertamento, comando e controllo attraverso i quali viene
coordinato l' impiego d' emergenza delle risorse regionali
di protezione civile; l' approntamento delle risorse
umane, materiali ed organizzative per l' impiego in
operazioni di emergenza; l' organizzazione ed il
coordinamento delle esercitazioni di protezione civile; il
coordinamento del volontariato organizzato su base
regionale per operazioni sia di prevenzione che di
emergenza.
Il Servizio e', altresi', il centro regionale di comando
e di controllo delle operazioni di emergenza; in tale
qualita' - sotto la direzione del Presidente della Giunta
regionale o dell' Assessore dallo stesso delegato
- organizza e gestisce la Sala operativa regionale di
protezione civile, di cui al successivo articolo 28 ed
organizza l' impiego delle risorse umane e materiali
disponibili e specializzate degli enti locali, dei consorzi,
delle associazioni volontaristiche, nonche' dei volontari
singoli e professionali, la cui collaborazione sia giudicata
necessaria per proiezioni di emergenza all' interno ed,
eventualmente, all' esterno dell' ambito regionale.
Art. 20
Il Servizio amministrativo - contabile:
- cura la trattazione degli affari di carattere
amministrativo e contabile connessi alla competenza della
Direzione regionale, nonche' di quelli connessi alle
disponibilita' del Fondo regionale, si cui al successivo
Titolo III, articolo 33.
Art. 21
In relazione alle esigenze funzionali di articolazione
territoriale, la Direzione regionale per la protezione
civile si avvale degli Uffici regionali decentrati di altre
Direzioni.
Gli Uffici regionali decentrati di cui al precedente
comma svolgono attribuzioni istituzionali relative a tutti i
tre livelli, secondo le norme che saranno emanate con
decreto del Presidente della Giunta regionale, previa
deliberazione della Giunta stessa; con lo stesso
provvedimento saranno regolati i rapporti funzionali degli
stessi Uffici con la Direzione regionale per la protezione
civile, anche prevedendo l' eventuale potenziamento della
disponibilita' di personale.
Art. 22
Con effetto dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il punto 6 dell' articolo 24 della legge
regionale 28 marzo 1968, n. 22 e successive modifiche ed
integrazioni, e' sostituito dal seguente:
6) Il Servizio della difesa del suolo, il quale:
- cura la promozione di studi e ricerche nel campo
della geologia applicata finalizzata alla conoscenza
del suolo e sottosuolo in funzione di realizzazione
di opere e, piu' in generale, di trasformazione
urbanistica del territorio;
- attende ad ogni altro adempimento in materia
geologica, con particolare riguardo all' espressione
del parere di cui all' articolo 9 della legge
regionale 7 gennaio 1985, n. 3;
- sovrintende alla programmazione, progettazione,
direzione e gestione dei lavori di sistemazione
idrogeologica, con esclusione di quelli
espressamente affidati dalla legislazione ad altri
Servizi;
- sovrintende agli interventi in materia di
prevenzione e di ripristino di competenza della
Direzione regionale dei lavori pubblici. ».
Note: 1. Articolo abrogato da art. 258, comma 1, L.R. 7/1988
Art. 23
Per le esigenze di funzionamento della Direzione
regionale per la protezione civile, il numero dei posti
dell' organico del personale del ruolo unico regionale viene
aumentato, per la qualifica di dirigente, di quattro unita'.
La dotazione organica prevista dall' articolo 13, primo
comma, della legge regionale 14 dicembre 1984, n. 50, cosi'
come modificata dall' articolo 26, secondo comma, della
legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, per il conferimento
degli incarichi di cui all' articolo 24 della legge
regionale 31 agosto 1981, n. 53, e' elevata di una unita'.
Il limite di quattro unita' previsto dall' articolo 24,
ultimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53,
cosi' come sostituito dall' articolo 26, III comma, della
legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, viene sostituito dal
limite di sette unita'.
Per le esigenze qui prospettate, l' Amministrazione
regionale puo' avvalersi anche di personale comandato o
distaccato dalle Amministrazioni dello Stato o degli Enti
pubblici; per il personale in posizione di comando si
prescinde dai limiti di tempo previsti dall' articolo 45
della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Art. 24
La Direzione regionale per la protezione civile, per far
fronte ai piu' complessi problemi di carattere tecnico e
scientifico, puo' avvalersi, mediante stipula di apposite
convenzioni:
a) di gruppi di ricerca finalizzata in materia preordinata
all' attivita' di protezione civile, composti da
ricercatori operanti in strutture universitarie ed
extrauniversitarie aventi sede nella regione;
b) di istituti di studio o di ricerca, pubblici o privati e
di organi tecnici dello Stato;
c) della consulenza di istituzioni scientifiche e di
progettazione, sia nazionali che internazionali;
d) di istituti scolastici pubblici o privati e di enti che
gestiscono strumenti d' informazione;
e) di associazioni di volontariato.
Art. 25
Le convenzioni con gli enti, gli istituti, gli organi
tecnici dello Stato ed i gruppi di ricerca, di cui alle
lettere a), b) e c) del precedente articolo 24, saranno
finalizzate a specifiche ricerche ed indagini interessanti
la previsione, la prevenzione, nonche' allo svolgimento
delle attivita' di preparazione ed aggiornamento
professionale.
Le convenzioni con gli enti pubblici o privati che
gestiscono strumenti di comunicazione, e con gli istituti
scolastici pubblici e privati di cui alla lettera d) del
precedente articolo 24, hanno per scopo lo svolgimento delle
attivita' di informazione ed educazione civica della
collettivita' regionale.
Le convenzioni di cui alla lettera e) del precedente
articolo 24 con le associazioni di volontariato per la
protezione civile, sono stipulate per l' utilizzazione di
competenze professionali e capacita' tecnologiche utili ai
fini dello svolgimento di attivita' di protezione civile ivi
comprese quelle di preparazione ed aggiornamento
professionale.
Potranno essere stipulate convenzioni con aziende
pubbliche e private al fine di assicurare la pronta
disponibilita' di particolari attrezzature, veicoli,
macchinari e personale specializzato da utilizzare nelle
fasi operative di intervento a supporto della struttura di
protezione civile.
Art. 26
Nella prima applicazione della presente legge e, comunque, sino alla costituzione dei gruppi di ricerca di cui all' articolo 24, lettera a), la Direzione regionale per la protezione civile puo' utilizzare un « nucleo di ricerca » composto da esperti esterni da convenzionare e da personale regionale scelto fra quello indicato al precedente articolo 17.
Art. 27
Le convenzioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 sono approvate dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore delegato alla protezione civile.
Art. 28
E' istituita presso la Direzione regionale per la
protezione civile la Sala operativa regionale quale luogo
tecnico di comando, comunicazioni e controllo del servizio
regionale di protezione civile.
Essa si configura quale presidio permanente e
continuativo ed assicura la connessione con l' intera rete
di comunicazione delle strutture sovra e subregionali di
protezione civile e con il sistema informativo ed
informatico regionale.
Presso la Sala predetta possono essere chiamati, di volta
in volta, dal funzionario responsabile, singoli esperti per
la valutazione di particolari contingenze.
In caso di emergenza la direzione della Sala operativa e'
assunta dal Presidente della Giunta regionale o
dall' Assessore dallo stesso delegato e la stessa funge
altresi' da sede unica di coordinamento e controllo delle
strutture di intervento regionale e di quelle statali di
protezione civile operanti nella regione, i cui responsabili
ne vengono a far parte.
Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente
legge saranno emanate con decreto del Presidente della
Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa,
disposizioni per la disciplina dell' attivita' della
struttura qui considerata.
La Sala operativa qui considerata puo' essere collegata
con un Centro regionale per le comunicazioni di emergenza
attivato, a seguito di apposita convenzione, presso la sede
RAI in regione.
CAPO III
Formazioni volontarie
Art. 29
La Regione riconosce la funzione del volontariato come
espressione di solidarieta' sociale, quale forma spontanea,
sia individuale che associativa, di partecipazione dei
cittadini all' attivita' di protezione civile a tutti i
livelli, assicurandone l' autonoma formazione, l' impegno e
lo sviluppo.
L' attivita' di volontariato ai fini della presente
legge, e' gratuita e si svolge in forma di collaborazione,
secondo le direttive impartite dalle strutture
istituzionali.
Art. 30
La Direzione regionale per la protezione civile provvede alla tenuta dell' elenco regionale delle associazioni di volontariato e dei volontari singoli di alta specializzazione, suddiviso per competenza professionali e specialita', nonche' per livello di operativita' territoriale. Le associazioni di volontariato di protezione civile operanti nella regione e riconosciute dalla legislazione vigente sono iscritte di diritto nell' elenco regionale.
Art. 31
Secondo le previsioni dei piani e dei programmi
d' intervento, la Regione promuove lo svolgimento di
attivita' formative e addestrative dei volontari e loro
associazioni e provvede altresi' a fornire loro, in comodato
gratuito, mezzi ed attrezzature. Per accedere a tali
provvidenze, i soggetti interessati devono essere iscritti
nell' elenco di cui al precedente articolo 30 ed impegnarsi:
a) a realizzare le attivita' istituzionali curando un
costante aggiornamento ed addestramento;
b) a presentare, annualmente, relazione sull' attivita'
svolta e sulla consistenza e stato di manutenzione delle
attrezzature e mezzi a disposizione;
c) ad intervenire quando richiesti.
Le modalita' relative all' iscrizione nell' elenco
regionale, ai rapporti fra l' Amministrazione regionale ed i
soggetti volontari e quelle concernenti gli obblighi
derivanti dall' iscrizione, nonche' le forme di
partecipazione alle attivita' di protezione civile, anche
fuori della regione, saranno disciplinati con regolamento di
attuazione della presente legge.
Art. 32
I Comuni, singoli e associati, le Comunita' montane, le
Province, sulla base delle previsioni dei piani e programmi
regionali d' intervento, possono essere autorizzati a
stipulare, nei limiti dei fondi disponibili, convenzioni con
le associazioni di volontariato per lo svolgimento di
attivita' dirette alla formazione dei soci.
Le domande di convenzione dovranno essere rivolte dalle
associazioni al Sindaco, o al Presidente dell' associazione
dei Comuni o delle Province, unitamente al programma di
attivita'.
I contributi verranno concessi a copertura delle spese
relative alle attivita' svolte.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 33
Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 9, 10,
11, I comma, e 12, I e II comma, e' costituito un Fondo
denominato « Fondo regionale per la protezione civile »,
con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai
sensi dell' articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n.
1041.
Al Fondo viene iscritto annualmente uno stanziamento
corrispondente:
- al finanziamento stabilito annualmente con la legge di
approvazione del bilancio dell' Amministrazione regionale;
- sulle somme che lo Stato assegnera' per interventi urgenti
di protezione civile da utilizzare nel Friuli - Venezia
Giulia;
- ad ogni altra entrata eventuale.
Il Fondo regionale per la protezione civile e'
amministrato - fermo quanto disposto ai successivi IV e V
comma - dal Presidente della Giunta regionale o
dall' Assessore dallo stesso delegato.
I provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 9, II
comma, 11, I comma, e 12, I comma e II comma, sono
sottoposti con urgenza alla ratifica della Giunta regionale.
I provvedimenti relativi agli altri interventi previsti
dalla presente legge sono adottati previa conforme
deliberazione della Giunta regionale.
I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del
Presidente della Giunta regionale o dall' Assessore dallo
stesso delegato, che possono delegare il Direttore regionale
per la protezione civile o, in sua assenza, altro dirigente
della Direzione stessa.
Note: 1. Integrata la disciplina da art. 21, comma 1, L.R.
5/1994
2. Aggiunti dopo il sesto comma tre commi da art. 25, comma
1, L.R. 9/1999
Art. 34
Ai fini di cui al precedente articolo 33 ed in relazione
al disposto di cui all' articolo 16 della presente legge,
nello stato di previsione della spesa del bilancio
pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per
l' anno 1986, viene istituito al Titolo II - Sezione I
- Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale
- Direzione regionale per la protezione civile - Categoria
XI, il capitolo 6695 con la denominazione: « Finanziamenti
del Fondo regionale per la protezione civile » e con lo
stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire
12.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.500 milioni
per l' anno 1986 e di lire 5.000 milioni per ciascuna degli
anni 1987 e 1988.
Al predetto onere complessivo di lire 12.500 milioni si
fa fronte come segue:
- per lire 7.500 milioni (2.500 milioni per ciascuno degli
anni dal 1986 al 1988) mediante prelevamento, di pari
importo, dal capitolo 7000 del precitato stato di
previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 5 - dell' elenco n.
5 allegato ai bilanci medesimi);
- per le restanti lire 5.000 milioni (2.500 milioni per
ciascuno degli anni 1987 e 1988) mediante storno dai
seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa
del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 del
bilancio 1986 per gli importi a fianco di ciascuno
indicati:
- lire 500 milioni (250 milioni per ciascuno degli anni 1987
e 1988) dal capitolo 6165;
- lire 500 milioni (250 milioni per ciascuno degli anni 1987
e 1988) dal capitolo 6167;
- 1.000 milioni (500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e
1988) dal capitolo 6183;
- lire 2.000 milioni (1.000 milioni per ciascuno degli anni
1987 e 1988) dal capitolo 6187;
- lire 1.000 milioni (500 milioni per ciascuno degli anni
1987 e 1988) dal capitolo 8301.
Sul medesimo capitolo 6695 viene, altresi', iscritto lo
stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.500 milioni,
cui si provvede:
- per lire 1.356 milioni mediante storno di pari importo dal
capitolo 6545 dello stato di previsione della spesa del
bilancio per l' anno 1986;
- per lire 1.000 milioni mediante storno di pari importo dal
capitolo 7943 del precitato stato di previsione;
- per le restanti lire 144 milioni mediante prelevamento di
pari importo dal capitolo 1980 « Fondo riserva di
cassa » del medesimo stato di previsione.
Ai sensi dell' articolo 2, I comma, della legge regionale
20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 6695 viene
inserito nell' elenco n. 1 allegati ai bilanci predetti.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 35
Annualmente il Presidente della Giunta regionale informa, con propria relazione, il Consiglio regionale dell' attivita' svolta dall' Amministrazione regionale in materia di protezione civile.
Art. 36
Le attribuzioni previste dalla presente legge sono assunte dalla Direzione regionale per la protezione civile a decorrere dal primo giorno del terzo mese successivo alla sua entrata in vigore.